La nuova normativa sul Registro Internazionale ed i suoi riflessi sulla fiscalità del settore marittimo
Il Decreto Legge n. 144/2022, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 30/1998. Il Legislatore ha qualificato le attività svolte dalle navi soggette all’iscrizione nel Registro internazionale come “attività di trasporto marittimo”, inteso come “trasporto via mare di passeggeri o merci tra porti, tra un porto e un impianto o una struttura in mare aperto”, prevedendo, inoltre, estensioni ad attività cd. assimilate (a titolo esemplificativo: attività per posacavi, attività di dragaggio, attività di ricerca scientifica etc). Le modifiche hanno previsto i “proventi ammissibili”, ai fini dell’applicazione del regime di detassazione e l’introduzione di limiti quantitativi riguardanti le attività “accessorie” derivanti da attività di trasporto marittimo. Importante novità ha riguardato la possibilità di fruire dei regimi fiscali previsti dalla Legge 30/98 anche alle navi iscritte nei Registri degli Stati dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. Infine, sono state introdotte limitazioni alla fruizione dei benefici fiscali riguardanti il regime di detassazione in relazione ai redditi prodotti dalle navi prese a noleggio “a tempo” o “a viaggio” e dalle navi oggetto di locazione “a scafo nudo”.”